1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse. 2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione. 3. Il ricorso ai diversi metodi di in dagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito del l'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali. 4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate ai precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale. |