1. Ferma restando l'efficacia delle norme sui referendum di cui agli artt. 16/20, il consiglio comunale affida alla conferenza dei capigruppo il mandato di verificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, la possibilità di istituire il referendum di tipo abrogativo e di definirne la disciplina statutaria e regolamentare. 2. Le norme in materia di commissioni consiliari di cui agli articoli 54 e 55 acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale. Fino alla costituzione delle nuove commissioni consiliari continuano ad operare gli organismi in carica. 3. La modifica degli adempimenti inerenti la trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati, di cui agli articoli 41 e 75, si applica a decorrere dal mandato amministrativo successivo allla data di entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale data restano in vigore gli obblighi disposti dalla precedente normativa. 4. L'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 45, 46 e 47 determina la costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio. Il vice presidente eletto all'inizio del mandato rimane in carica. Entro 20 giorni dalla data di efficacia del presente statuto il consiglio procede all'elezione del secondo vice presidente. |