1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti come segue: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. 3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformitą a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione. 4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della veritą delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale. 6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. |