1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che č riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. 2. Il programma delle opere pubbli che e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilitā, per indirizzarne l'attuazione. 3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione. 4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa. 5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformitā ai bilanci annuale e pluriennale approvati. 6. Il programma č soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalitā di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, contemporaneamente al bilancio annuale. |