Comuni Italiani Art. 105 - Organi dell'Istituzione. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 105 - Organi dell'Istituzione
1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata, o a persona assunta con contratto a termine.

 
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