1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune. 4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3. |