Comuni Italiani Art. 103 - Concessione a Terzi. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 103 - Concessione a Terzi
1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

 
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