1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto. 3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione. 4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia; b) in concessione a terzi; c) a mezzo di istituzione; d) a mezzo di azienda speciale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata. |