Comuni Italiani Art. 101 - Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Arezzo (Provincia di Arezzo - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini aretini

Statuto Comune di Arezzo

Titolo VI - Servizi Pubblici
Capo Unico - Forme di Gestione
Art. 101 - Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di istituzione;
d) a mezzo di azienda speciale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.

 
Altri Articoli:
Art. 102 - Gestione in Economia
Art. 100 - Regolamento delle Circoscrizioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Arezzo
Provincia di Arezzo
Regione Toscana
Lista Siti su Arezzo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Arezzo: Comune di Badia Tedalda Comune di Anghiari Lista