1. I conflitti di attribuzione o di competenza sorti tra dirigenti o funzionari/e responsabili dei servizi sono decisi con provvedimento del/della segretario/a generale. 2. Ove il conflitto sia fra il/la segretario/a generale e gli altri organi burocratici oppure fra il/la segretario/a generale e la giunta esso viene risolto dal/dalla sindaco/a. 3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte. 4. Il conflitto interorganico può essere sollevato da qualunque componente dell'organo collegiale o dall'organo monocratico, di fronte all'organo competente per sua decisione. Il regolamento può disciplinarne ulteriori procedure e forme. La pendenza del conflitto non determina ordinariamente sospensione dell'esercizio delle attribuzioni contestate. 5. Contro le decisioni dei conflitti non sono ammissibili rimedi amministrativi interni. |