1. Il comune organizza e gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge prescegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello che più sia idoneo a garantire efficienza, snellezza, economicità. 2. A tal fine il comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici in ambito adeguato secondo i principi della solidarietà ed economicità. 3. Ai sensi del presente articolo è servizio pubblico ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata e attraverso il quale si consegue il miglioramento della qualità della vita dei/delle cittadini/e. |