1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità. 2. Il comune adotta annualmente, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, il proprio programma pluriennale, secondo la disciplina contenuta nel regolamento sulla contabilità. 3. Il programma è contenuto nella relazione previsionale e programmatica, approvata dal consiglio comunale in concomitanza con il bilancio pluriennale e annuale, e determina le finalità generali e settoriali dell'azione comunale, definendo altresì appositi progetti per la definizione di specifici obiettivi. 4. Alla relazione vengono allegati il programma pluriennale degli investimenti, ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente. |