1. Un numero di elettori/elettrici residenti non inferiore al 2,5% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la richiesta può chiedere che vengano indetti referendum consultivi. 2. La giunta o il consiglio comunale possono sottoporre ai/alle cittadini/e un quesito referendario di natura consultiva. Il quesito referendario è approvato con una delibera di consiglio comunale che ottenga almeno 30 voti. 3. Il referendum consultivo può essere indetto su materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelle concernenti: a) elezioni, nomine, revoche e decadenze; b) personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; c) statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali. |