1. Il comune emana regolamenti: a) sulla propria organizzazione; b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto; c) nelle materie in cui manchi la disciplina di legge ed atti aventi forza di legge; d) nelle materie in cui esercita funzioni.2. Nelle materie di competenza esclusiva previste dalla legge, la potestą regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi statali stesse, dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie di competenza dello Stato e della regione la potestą regolamentare si esercita nel rispetto rispettivamente delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria e dei regolamenti emanati dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse. 4. I regolamenti potranno prevedere sanzioni amministrative o ripristinatorie per la violazione dei precetti dagli stessi impartiti. 5. L'attivitą normativa deve esprimersi con carattere di generalitą e astrattezza demandando la disciplina concreta e specifica ad atti e provvedimenti amministrativi. 6. I regolamenti debbono essere sottoposti a forme di consultazione adeguate alla rilevanza delle materie trattate, prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale. 7. Il consiglio comunale adotta atti generali di indirizzo determinando i criteri e le regole che condizionano l'adozione di atti amministrativi esecutivi nelle materie che ne sono oggetto. |