1. Sono ammesse richieste di referendum consultivi, propositivi e abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune a eccezione di quelli concernenti le materie di cui ai successivi artt. 60 e 61 e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. 2. L'ammissibilità del referendum rispetto alle norme statutarie e regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento è valutata da un comitato, detto dei garanti, composto dal/dalla difensore/difenditrice civico/a, che lo presiede, e da due esperti in materie giuridico - amministrative, scelti tra i magistrati, anche a riposo, e i professori universitari, eletti dal consiglio comunale con voto palese e con una maggioranza di due terzi dei componenti. 3. Il consiglio comunale approva un regolamento con il quale vengono stabilite le ulteriori funzioni ed i poteri del comitato dei garanti, le modalità di raccolta delle firme ed il controllo delle medesime, lo svolgimento della consultazione, la verifica e la proclamazione dei risultati. 4. Il quesito da sottoporre agli elettori e alle elettrici deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 5. Hanno diritto al voto nei referendum gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Pisa. 6. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto. |