1. Il comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, ne valorizza l'impegno sociale e culturale e promuove l'affermazione di valori di solidarietà e cooperazione; attiva programmi di iniziative ed instaura forme di collaborazione, anche mediante convenzioni ai sensi di legge, con organismi di volontariato per la gestione di servizi sociali, culturali e sportivi. 2. Il comune favorisce l'apporto di volontari al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle capacità operative, prevedendo altresì specifiche iniziative di formazione. |