1. Il/la sindaco/a, gli assessori, i/le consiglieri/e comunali, il/la segretario/a generale, i/le dirigenti e i funzionari debbono astenersi dall'adottare o dal prendere parte all'adozione di provvedimenti in questioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di un parente o affine entro il quarto grado. 2. I soggetti di cui al comma precedente debbono altresė astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti di opere nell'interesse del comune e degli enti soggetti alla sua somministrazione e tutela. |