1. Alla circoscrizione sono assicurate, nei limiti delle disponibilità del bilancio, adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 2. Nel rispetto del principio di separazione tra le competenze di indirizzo politico degli organi di governo del comune, e quelle di gestione tecnica spettanti ai/alle dirigenti, la circoscrizione si avvale, per l'esercizio delle funzioni indicate al primo comma, delle unità organizzative e degli uffici del comune e di proprie unità organizzative e di personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e di organizzazione. 3. Il consiglio di circoscrizione dispone, per la gestione dei servizi, di uno stanziamento previsto dal bilancio comunale. Può presentare alla giunta ed al consiglio comunale proposte al fine della predisposizione del bilancio di previsione. In ogni caso gli stanziamenti devono tener conto di parametri come, ad esempio: popolazione, percentuali di giovani, anziani e persone in condizioni di disagio, numero di associazioni, presenza di strutture di svago, ecc. e dei servizi di pertinenza di ciascuna circoscrizione sulla base dell'equilibrio fra risorse ed esigenze destinate alla comunità complessivamente intesa e quelle destinate alla popolazione della circoscrizione. 4. La delega di ulteriori funzioni comporta l'attribuzione delle necessarie risorse finanziarie stanziate negli strumenti di programmazione e di gestione. 5. Sulla base del bilancio preventivo approvato dal consiglio comunale, il consiglio di circoscrizione approva, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma contenente gli obiettivi e le previsioni di ripartizione della spesa per la gestione dei servizi. |