1. Il Comune di Firenze istituisce il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o Apolidi che risiedono nella città di Firenze. 2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale, costituisce il punto di riferimento per l'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma precedente dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione. 3. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi elegge nel proprio seno un Presidente il quale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in qualità di Consigliere straniero aggiunto. 4. Il Consiglio Comunale disciplina con regolamento le elezioni, la composizione, gli atti da sottoporre a parere preventivo obbligatorio, le forme di partecipazione del Presidente al Consiglio Comunale ed alle Commissioni Consiliari nonché gli atti di iniziativa e le relative modalità di presentazione alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 5. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi, per le finalità previste dai commi precedenti e dall'apposito Regolamento, è rappresentato in ciascuno dei Consigli di Quartiere del Comune di Firenze da un proprio membro effettivo in qualità di consigliere straniero aggiunto. |