Comuni Italiani Art. 91 - Ufficio del Difensore Civico. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo VII - Procedimento Amministrativo
Capo III - Il Difensore Civico
Art. 91 - Ufficio del Difensore Civico
1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di proprio ufficio, composto da personale comunale. E' prevista la possibilità, per le più dirette mansioni di collaborazione, del ricorso a personale esterno assunto con contratto a tempo determinato pubblico o privato, come la stipula di convenzioni a termine per la previsione di collaborazioni esterne per la natura di alta specializzazione e contenuto di professionalità inerente la particolare funzione.

2. L'organizzazione dell'ufficio del Difensore civico è definita con regolamento istitutivo approvato dal Consiglio; la proposta alla Giunta dei nominativi dei collaboratori esterni è formulata dallo stesso Difensore civico.

 
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