1. E' istituito il Difensore civico del Comune di Firenze, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva ed il Difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 2. Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni anche su comunicazione orale. 3. Il Difensore civico quale promotore di equità può intervenire presso l'Amministrazione per suggerire, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino. 4. Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari. 5. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. I requisiti, le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, di decadenza sono stabilite da apposito regolamento. 6. La durata del mandato è di tre anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato. |