Comuni Italiani Art. 83 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo VII - Procedimento Amministrativo
Capo II - Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti
Art. 83 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.

2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

 
Altri Articoli:
Art. 84 - Accesso agli Atti
Art. 82 - Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale
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