Comuni Italiani Art. 66 - Istituzione. Statuto Comunale di Firenze (Provincia di Firenze - Toscana). La carta fondamentale dei cittadini fiorentini

Statuto Comune di Firenze

Titolo VI - Ordinamento dei Servizi
Capo II - Le Modalità e L'assetto di Gestione
Art. 66 - Istituzione
1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.

2. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 67 - Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni
Art. 65 - Commissione Consiliare Permanente di Controllo
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