1. Il Consiglio comunale promuove il costante controllo, monitoraggio e valutazione delle attivitą degli enti, aziende, istituzioni e societą cui partecipa il Comune, al fine di verificare se essa genera i risultati attesi, e se siano rispettati gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 74 e gli indirizzi gestionali di cui all'art. 61. 2. Gli atti istitutivi e regolamentari degli enti, aziende, istituzioni e societą cui partecipa il Comune debbono comprendere clausole che indichino i tempi e le modalitą con cui tali enti sono tenuti a produrre informazioni ai fini dell'esercizio dei poteri del Consiglio comunale e della Commissione consiliare di controllo. 3. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale. 4. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio. 5. E' istituito l'Osservatorio sui servizi pubblici locali, quale soggetto di supporto alla Giunta e al Consiglio comunale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sui servizi pubblici locali, gestiti attraverso istituzioni, aziende speciali, enti strumentali, societą di capitali a partecipazione comunale, consorzi, concessioni a terzi. L'organizzazione e le modalitą operative dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito Regolamento. |