1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap. 2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi. 3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento: a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Firenze; b. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; c. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio. 4. Sono titolari del diritto di voto per i Consigli di quartiere oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, nonché i cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea per i quali ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 39. |