1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti costituite da Consiglieri. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni. La Presidenza delle Commissioni Affari Istituzionali e Controllo è comunque attribuita alle due minoranze maggiormente rappresentative. 2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referente, redigente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento. 3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Presidenti dei Quartieri, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale, degli enti dipendenti o concessionari nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale ancorché consortili. 4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati. |