1. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga. 2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del Comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali. 3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione. 4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, dei Consigli di quartiere, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti. 5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali. 6. Il Consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione. 7. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, eletto con le modalità previste dall'articolo 97 bis, il quale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con diritto di parola e senza diritto di voto. Il Consigliere straniero aggiunto ha diritto di iniziativa sugli atti, con le forme e le modalità previste dal regolamento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi. |