Comuni Italiani Art. 22 - Rendiconto e Rilevazione dell'Attività. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo VI - Finanza e Contabilita
Art. 22 - Rendiconto e Rilevazione dell'Attività
1. L'approvazione del conto consuntivo costituisce l'atto fondamentale più importante per il Comune, in quanto consente la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

4. L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

5. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

 
Altri Articoli:
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Art. 21 - Finanza Locale
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