Comuni Italiani Art. 20 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo V - Difensore Civico
Art. 20 - Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, delle Aziende, delle Istituzioni, delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune.

2. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi denunciati dai cittadini, singoli o associati, o da enti o società che abbiano rapporti con il Comune, il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, presso il Sindaco o presso chi deve provvedere, affinché gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni. Non rientrano nel campo di intervento del Difensore civico l'attività imprenditoriale delle Aziende speciali e delle società di capitali, nonché il rapporto di impiego pubblico e privato.

3. Il Difensore civico provvede, inoltre, al controllo di legittimità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

4. All'ufficio del Difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

5. Al Difensore civico si applicano le norme sull'ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause di incompatibilità rientrano anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune; l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico e privato; l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo; l'interesse diretto a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio; l'essere Difensore civico in altro ente.

6. Dopo la pubblicazione del bando i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ancona individualmente o in rappresentanza di forme associative, presentano candidature per la nomina del Difensore civico.

7. Il Difensore civico è eletto dall'Assemblea composta dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e dai Presidenti di Circoscrizione riuniti congiuntamente, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto tra i nominativi pervenuti che risultino possedere i requisiti prescritti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due votazioni consecutive da tenersi in due sedute separate, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio e comunque fino al giuramento da parte del successore. E' rieleggibile in continuità di mandato una sola volta. La nomina del successore deve avvenire entro novanta giorni dalla scadenza o cessazione del mandato per qualsiasi causa.

9. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

10. Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma quarto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni dalla richiesta.

11. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Consiglieri circoscrizionali non possono presentare istanze al Difensore civico.

12. Il Difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea riuniti congiuntamente così come disposto dal precedente comma 7. Il Difensore civico inoltre decade di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe l'ineleggibilità o l'incompatibilità.

13. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio.

14. Il Difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

15. Al Difensore civico spetta un'indennità mensile di funzione stabilita dal Consiglio in misura non superiore ai due terzi della indennità spettante al Presidente del Consiglio.

16. Al Difensore civico sono assegnate le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione con specifico provvedimento della Giunta.

17. All'ufficio del Difensore civico si applicano le disposizioni previste dall'apposito regolamento.

 
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