1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. 2. Il Sindaco provvede a: a) nominare il Vice Sindaco e gli Assessori ed attribuire agli stessi le deleghe per materia; b) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato scelto fra gli Assessori, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione, da rispettare anche nel caso di revoca della delega, deve essere contestuale alla nomina di nuovo delegato qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza; c) revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; d) introdurre o resistere in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune e provvedere alla nomina del relativo difensore, sentita la Giunta; e) sospendere, nei casi di urgenza, i dirigenti comunali, riferendone alla Giunta nella successiva riunione; f) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia comunale; g) nominare i componenti delle commissioni di appalto, di appalto-concorso ed i membri delle commissioni di concorso. h) informare la comunità relativamente alle situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, con particolare attenzione alla fondamentale funzione di prevenzione svolta da una corretta comunicazione; i) attribuire la qualità di messo notificatore; l) attribuire ai dirigenti, con proprio decreto, la delega alla emanazione di atti di competenza sindacale. 3. Il Sindaco nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia. Dispone altresì i trasferimenti interni dei dirigenti. L'esercizio di tale funzione avviene con decreto motivato nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dai contratti di lavoro. 4. Il Sindaco, nella prima seduta utile successiva al suo giuramento, invita il Consiglio, con deferimento di proprio atto, a formulare gli indirizzi generali cui attenersi per le nomine, anche di competenza di Giunta, dei rappresentanti dell'Amministrazione in fondazioni, associazioni, società, commissioni e qualsiasi altro organismo comunque denominato. Gli indirizzi forniti dal Consiglio devono avere carattere generale e non possono riguardare in alcun modo singole persone, circostanza o enti. Il Sindaco non può procedere alla nomina senza aver richiesto e ottenuto gli indirizzi previsti dal presente comma. Ove il Consiglio non dovesse esprimere il proprio indirizzo nella prima seduta utile successiva al deferimento della proposta, il Sindaco può procedere al conferimento delle nomine sulla base di quelli già formulati dai precedenti Consigli. 5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi regionali. 6. Il giuramento del Sindaco è effettuato con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Ancona". Il Sindaco che ricusi di giurare nella prima seduta dopo le elezioni subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, si intende decaduto dall'ufficio. 7. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio che provvede a riunire il Consiglio entro i dieci giorni successivi. 8. I provvedimenti adottati dal Sindaco, non diversamente denominati, assumono la definizione di "decreto". Essi sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni. |