Comuni Italiani Art. 10 - Della Giunta. Statuto Comunale di Ancona (Provincia di Ancona - Marche). La carta fondamentale dei cittadini anconitani o anconetani

Statuto Comune di Ancona

Capo II - Organi del Comune
Art. 10 - Della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, che può variare fino ad un massimo di dodici, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

2. Possono essere nominati Assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di terzo grado, adottati ed adottanti, fra loro e con il Sindaco.

4. Gli Assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti, limitatamente alle proposte relative alle materie di propria competenza. Non possono presentare interrogazioni e mozioni.

5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

 
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