1. Sino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti o fino alla loro modificazione continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto medesimo. 2. Le disposizioni contenute nello Statuto relative in particolare: a) alle modalità di effettuazione delle interrogazioni a risposta immediata (question time), di cui al precedente art. 14, comma 5; b) all'introduzione del referendum abrogativo, di cui ai precedenti artt. 36, 37, 38, 39 e 40; c) all'elezione dei Consigli circoscrizionali di cui al precedente art. 49; entrano in vigore solo dopo le conseguenti modifiche dei rispettivi regolamenti, da adottare entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. 3. L'articolo 49 e relative disposizioni regolamentari, nonché l'art. 52, comma 1, lett. a), trovano applicazione a partire dalle prime elezioni per il rinnovo dei Consigli circoscrizionali successive all'entrata in vigore del presente Statuto. 4. Nel periodo transitorio all'entrata in vigore delle disposizioni statutarie relative all'art. 52, comma 1, lett. a), nel caso di mancata protratta elezione del Presidente di Circoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 1, lett. a), le funzioni di presidenza della Circoscrizione vengono assunte dal Sindaco o suo delegato fino al termine delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circoscrizione. Il Sindaco o suo delegato svolge le funzioni di presidenza coadiuvato dalla Conferenza dei Capi gruppo circoscrizionali, può prendere la parola alle riunioni del Consiglio di Circoscrizione, ma senza diritto di voto. |