1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti comunali. 2. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse sovracomunale. In tal caso, la convenzione dovrà disciplinarne l'ordinamento ed il funzionamento anche in deroga al presente Statuto e ai regolamenti di cui al comma precedente. 3. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare all'istituzione. La delibera è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. 4. Alla deliberazione di cui al precedente comma è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione, il quale disciplina, in conformità al presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi, di indirizzo e vigilanza da parte degli organi di governo del Comune, gli atti fondamentali, il personale, le forme di controllo dei risultati di gestione. 5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo delle istituzioni. |