1. Il Consiglio comunale dichiara lo scioglimento dei Consigli circoscrizionali, con deliberazione assunta, in prima e seconda votazione, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Nel caso sia necessaria una terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati: a) quando, previa diffida del Sindaco, non siano in grado di funzionare normalmente per protratta mancata elezione del Presidente entro trenta giorni dalla notifica della diffida, ovvero per le dimissioni contestuali o contemporanee di oltre la metà dei loro componenti; b) per il venir meno di oltre la metà dei loro membri per decadenza o altra causa e non ne sia possibile la surrogazione; c) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello statuto o dei regolamenti; d) qualora, nonostante la diffida del Sindaco, rifiutino, senza giustificato motivo, di svolgere le funzioni loro assegnate.2. Il Consiglio comunale, contestualmente allo scioglimento del Consiglio di circoscrizione, fissa la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. 3. Non si procede all'elezione del nuovo Consiglio di circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data dell'elezione del nuovo Consiglio comunale. 4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di circoscrizione e la proclamazione dei nuovi eletti, i compiti e le funzioni del Presidente e del Consiglio sono esercitati rispettivamente dal Sindaco o suo delegato e dalla Giunta. |