1. Il Consiglio circoscrizionale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni permanenti aperte alla partecipazione di componenti esterni, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio circoscrizionale. 2. Possono essere istituite Commissioni a termine, con funzioni di indirizzo, studio e controllo, sulla base di orientamenti generali espressi dal Consiglio circoscrizionale, al quale riferiscono. 3. Il regolamento sul decentramento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, comunque non superiore a quattro, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto cị che attiene al loro funzionamento. 4. I responsabili delle Commissioni sono eletti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul decentramento, dal Consiglio della Circoscrizione. 5. Le sedute delle Commissioni, salvo i casi previsti dal regolamento sul decentramento, sono pubbliche. |