Comuni Italiani Art. 55 - Commissioni Consiliari Circoscrizionali. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo V - Decentramento
Art. 55 - Commissioni Consiliari Circoscrizionali
1. Il Consiglio circoscrizionale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni permanenti aperte alla partecipazione di componenti esterni, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio circoscrizionale.

2. Possono essere istituite Commissioni a termine, con funzioni di indirizzo, studio e controllo, sulla base di orientamenti generali espressi dal Consiglio circoscrizionale, al quale riferiscono.

3. Il regolamento sul decentramento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, comunque non superiore a quattro, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto cị che attiene al loro funzionamento.

4. I responsabili delle Commissioni sono eletti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul decentramento, dal Consiglio della Circoscrizione.

5. Le sedute delle Commissioni, salvo i casi previsti dal regolamento sul decentramento, sono pubbliche.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Le/I Consiglieri Circoscrizionali
Art. 54 - Attribuzioni dei Consigli Circoscrizionali
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