1. Ogni Consiglio circoscrizionale è composto da venti consiglieri/e, eletti nel territorio della rispettiva Circoscrizione a suffragio universale, con voto diretto espresso in unico turno elettorale e a scrutinio di lista. Ciascun elettore/elettrice può esprimere un voto di preferenza. 2. Alla lista o gruppo di liste collegate che riporti il maggior numero di voti validi viene assegnato il 60% dei seggi qualora in sede di riparto proporzionale non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi, il rimanente viene ripartito proporzionalmente tra le altre liste. 3. Qualora una lista o un gruppo di liste collegate ottenga un numero di voti superiore al 60% i seggi disponibili vengono assegnati in misura proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista o gruppo di liste. |