Comuni Italiani Art. 41 - Istituzione e Compiti del Difensore Civico. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo III - Istituti di Partecipazione
Capo II - Difensore Civico
Art. 41 - Istituzione e Compiti del Difensore Civico
1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico. La relativa funzione può essere espletata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.

2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela delle cittadine e dei cittadini italiani e stranieri che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti o anche omissioni di organi, uffici o servizi del Comune.

3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del Consiglio comunale, il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti. La scelta deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e le modalità di presentazione delle candidature.

4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto; non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Ogni spesa relativa al funzionamento di tale ufficio è a carico del bilancio comunale. L'indennità spettante al Difensore Civico è stabilita dal Consiglio comunale.

6. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini italiani e stranieri singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

7. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici e servizi comunali collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

8. Il Difensore Civico invia annualmente entro il mese di marzo al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

9. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio e alla Giunta, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - La Partecipazione ai Procedimenti di Amministrazione Giuridica Puntuale e Generale
Art. 40 - Effetti del Referendum
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Ferrara
Provincia di Ferrara
Regione Emilia-Romagna
Lista Siti su Ferrara

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Ferrara: Comune di Fiscaglia Comune di Copparo Lista