Art. 39 - Sospensione e Revoca del Referendum. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi
Statuto Comune di Ferrara
Titolo III - Istituti di Partecipazione Capo I - Partecipazione
Art. 39 - Sospensione e Revoca del Referendum
1. Il Sindaco, sentito il Collegio dei Garanti e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando: a) sia stata promulgata normativa che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria mutandone sostanzialmente i principi ispiratori e i contenuti essenziali; b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento; c) sia stata accolta dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.