1. Il regolamento stabilisce modalità e criteri di presentazione del quesito, di raccolta, autenticazione e deposito delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto. 2. L'esame e il giudizio sulla legittimità e ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum sono affidati al Difensore Civico, che decide sentito un Collegio di Garanti formato dal Segretario Generale e da quattro componenti effettivi e due componenti supplenti nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a tre componenti effettivi e ad un componente supplente, tra esperti in materia giuridico amministrativa. Per la validità della deliberazione di nomina è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. Il componente effettivo che ha riportato il maggior numero di voti è chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio. In caso di parità assume le funzioni di Presidente il componente effettivo più anziano di età. 3. Il giudizio di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti, verte in particolare: a) sull'esclusiva competenza locale; b) sull'interesse generale della popolazione; c) sulla univocità del quesito; d) sulle condizioni di ammissibilità delle materie sottoposte a referendum. 4. La normativa regolamentare potrà fare riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di legge statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione e vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità. 5. La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche. |