1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. 2. La legge disciplina la posizione, lo stato giuridico, le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti della Giunta. 3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono contenute nell'atto di nomina comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale, così come delle eventuali modificazioni viene sempre data comunicazione al Consiglio medesimo. 4. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta in rapporto di collaborazione e nell'ambito delle attribuzioni delegate dal Sindaco. 5. Gli Assessori cessano dalla carica per revoca, decadenza e rimozione nei casi e secondo le procedure di legge, nonché per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Sindaco e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione al Protocollo Generale. 6. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. 7. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze. |