Comuni Italiani Art. 23 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Ferrara (Provincia di Ferrara - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini ferraresi

Statuto Comune di Ferrara

Titolo II - Organi di Governo del Comune
Capo II - Sindaco e Giunta
Art. 23 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta, presentata e discussa nei termini di legge. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale è sciolto e viene nominato un Commissario.

3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Vice Sindaco
Art. 22 - Cessazione dalla Carica di Sindaco
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