1. Il Consiglio comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. 2. Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione e tutto ciò che attiene al loro funzionamento. 3. Le Commissioni permanenti sono composte da soli consiglieri e con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi. 4. I Presidenti e i Vice Presidenti della Commissioni consiliari permanenti sono eletti dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti e cessano dalla carica per dimissioni o perché lo richiede almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. 5. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali, appositamente costituite per periodi determinati eventualmente prorogabili, compiti di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie. 6. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno, con il criterio proporzionale di cui al comma 3, Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia e, per periodi determinati eventualmente prorogabili, Commissioni di indagine su attività dell'amministrazione. La Presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un Consigliere delle opposizioni. Nelle materie deferite, tali Commissioni hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti. 7. Nelle materie di propria competenza, le Commissioni permanenti possono richiedere alla Giunta chiarimenti ed informazioni su qualsiasi deliberazione dalla stessa adottata. 8. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio comunale, i Presidenti dei gruppi consiliari e i Presidenti circoscrizionali hanno diritto e, se richiesti, sono tenuti a partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti. Il Sindaco e gli Assessori devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono con le modalità previste dal regolamento. 9. Le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni di dirigenti e di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti, istituzioni, aziende dipendenti e società controllate. Possono, altresì, invitare amministratori, dirigenti e funzionari delle società partecipate. 10. Le Commissioni permanenti possono inoltre consultare enti ed associazioni o rappresentanti di gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi. 11. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 12. Le donne elette in Consiglio comunale si costituiscono in Commissione con compiti di iniziativa programmatica e valutazione di atti di indirizzo relativi a temi legati ai diritti delle donne e di promozione delle politiche di pari opportunità, di concerto con le elette nei Consigli circoscrizionali e con le rappresentanze delle Associazioni femminili e sociali. 13. La Commissione suddetta, annualmente, relaziona al Consiglio sull'attività svolta, evidenziando i problemi aperti, i settori di possibile intervento e le priorità emerse, anche attraverso contatti con il territorio in relazione alle politiche di genere. |