1. I Consiglieri comunali, rappresentano l'intera comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e in piena libertà di opinione e di voto. 2. Entrano in carica dopo le elezioni, fatto salvo l'esame delle condizioni di eleggibilità di cui al precedente Art. 9, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. 3. La posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei Consiglieri, nonché la loro rimozione o sospensione sono regolati dalla legge. 4. I Consiglieri, si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 5. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di prendere la parola, di presentare proposte di deliberazione su ogni questione relativa ad oggetti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione, di formulare interrogazioni, anche a risposta immediata (question-time), interpellanze e mozioni, nonché di proporre risoluzioni e ordini del giorno. 6. Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento del proprio mandato. 7. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico. 8. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone in un indennità di funzione, senza aggravio di spesa. Il regolamento definisce il regime dell'indennità di funzione e l'applicazione di detrazioni in caso di assenza. 9. I Consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale con le modalità previste dal regolamento. |