1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. 1 bis. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'amministrazione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione di massa in particolare: a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria; b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento dell'amministrazione stessa, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e al loro andamento; c) i dati, di cui l'amministrazione sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso (andamento demografico, rilevazione prezzi, qualità dell'ambiente urbano, salute); d) i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi nonché, con riferimento ai singoli contratti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici; e) i criteri e le modalità cui essa si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni o altri organismi privati; f) i criteri e le modalità di accesso ai servizi e alle presentazioni resi dal Comune; g) i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite ai cittadini e agli utenti dei servizi comunali attraverso sistemi informatici e telematici, anche nell'ambito di progetti sperimentali di semplificazione dell'attività amministrativa e di comunicazione con il cittadino. |