Comuni Italiani Art. 6 - Consultazione della Popolazione. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo I - Partecipazione Popolare, Diritto di Informazione
Art. 6 - Consultazione della Popolazione
1. Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate dal regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

1 bis. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.

2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale, di tre Consigli di Quartiere.

3. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

4. La consultazione può essere indetta anche dai Consiglieri dei Quartieri su questioni che interessino la popolazione del quartiere medesimo o parti di essa.

 
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