Comuni Italiani Art. 48 Bis - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo VI - I Servizi
Capo I - Modalitą di Gestione. Nomina degli Amministratori
Art. 48 Bis - Servizi Pubblici Locali
1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e delle relative reti il Comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltą e le funzioni previste dall'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, nell'ambito delle disposizioni di eventuali normative di settore, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 113 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunitą, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. La delibera consiliare inerente la identificazione e qualificazione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attivitą rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunitą locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attivitą e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalitą collaborative con altri enti locali.

4. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale fondanti la specifica scelta
b) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
c) le ragioni comprovanti il carattere primario del servizio tali da giustificare l'eventuale vincolo della proprietą pubblica maggioritaria nel caso dell'opzione per la gestione a mezzo di societą di capitali.

5. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali sono regolati da contratti di servizio, che fissano gli obblighi reciproci e gli obiettivi da raggiungere, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

6. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalitą dettate dal presente articolo.

 
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