1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario generale e Direttore generale, di cui al successivo art 47. Anche le Commissioni consiliari possono richiedere l'assistenza del Segretario Generale o di un suo delegato. 2. Il Segretario generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente ovvero in caso di vacanza del posto. 3. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali e il Segretario generale, nomina uno o più Vicesegretari con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Qualora vengano nominati più Vice Segretari, il Sindaco individua fra essi il Vice Segretario cui spetta la funzione vicaria. |