1. Nelle materie delegate ai Consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del Consiglio comunale è tesa a favorire le interrelazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell'identificare, in rapporto ai singoli settori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall'azione degli organi decentrati nonché, ove ritenuto necessario, il tetto massimo entro il quale contenere i singoli interventi. 2. Annualmente il Consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da assegnare ai singoli Quartieri per l'insieme degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi esistenti sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni perequative e di riequilibrio. 3. Spetta ai Consigli dei Quartieri, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del tetto di risorse complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-obiettivo in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi. 4. I programmi-obiettivo dei Consigli dei Quartieri vengono sottoposti al Consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del Consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento. 5. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal Consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla rideterminazione quantitativa delle risorse da assegnare ai Consigli dei Quartieri nell'esercizio successivo. |