Comuni Italiani Art. 35 - Consiglio di Quartiere. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo IV - Decentramento
Art. 35 - Consiglio di Quartiere
1. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Il Consiglio di Quartiere è composto da:
a) 15 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 35.000 abitanti;
b) 18 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
c) 20 membri nei quartieri con popolazione di almeno 60.000 abitanti.

3. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

4. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale - ivi compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge - ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

5. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.

6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento dei Consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 36 - Scioglimento del Consiglio di Quartiere
Art. 34 - Organi del Quartiere
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