Comuni Italiani Art. 31 - Sfiducia. Dimissioni. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 31 - Sfiducia. Dimissioni
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

3. Le dimissioni di uno o pił assessori vanno presentate al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Il Sindaco
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
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