Comuni Italiani Art. 29 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo II - La Giunta e il Sindaco
Art. 29 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attivitą di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovraintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti dando impulso all'attivitą degli uffici secondo quanto previsto dalle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attivitą amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, degli organi di decentramento.

4. Abrogato.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Funzionamento della Giunta
Art. 28 - La Giunta
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