Comuni Italiani Art. 24 - Funzionamento del Consiglio. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo III - Gli Organi di Governo del Comune
Capo I - Il Consiglio
Art. 24 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.

4. L'attività del Consiglio coincide con l'anno solare.

5. Salvi i casi previsti dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Prima Convocazione
Art. 23 - Strutture di Supporto al Consiglio e alle Commissioni Consiliari
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